Dunque mi sforzo di non essere prevenuta. Cerco di guardare le cose più obiettivamente possibile. Cerco di non fermarmi alla superficie ma di andare a fondo. Come può un cittadino con una cultura media capire se le informazioni che riceve sono manipolate, false o tendenziose? "Andando alle fonti" giustamente qualcuno di voi mi ha scritto riguardo ad un post di qualche giorno fa.
Va bene. Allora il Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, il cosiddetto decreto-sicurezza contenente la cosiddetta norma blocca-processi, si trova sul sito del Senato della Repubblica. Devo dire che ci ho perso un bel po' di tempo per trovare la norma che blocca i processi ma non l'ho trovata sul testo (se qualcuno e' più bravo, me la segnali, per favore). L'ho trovata sul sito del Corriere della Sera che cita come fonte il Senato. Mi tocca a prenderla per buona.
Mi pare di capire che sono sospesi per un anno i processi per reati che prevedano una pena inferiore ai dieci anni, compiuti prima del 2002. L'idea sarebbe che i processi per reati di grave allarme sociale, e più recenti, potranno procedere con maggiore speditezza.
E fin qui la cosa potrebbe anche andare.
Mi metto nei panni di una vittima di un reato che prevede una pena inferiore ai dieci anni commesso prima del 2002 (cioè sono più di sei anni che aspetto) e mi chiedo se mi farebbe piacere questa sospensione di un anno. Nella mia ignoranza mi viene da chiedermi quali sono questi reati cosi poco gravi che possono aspettare un ulteriore anno e penso, che so, alla vendita di borse taroccate o a un furtarello in un supermercato. Per scoprire questi famosi reati minori dovrei consultare un codice penale (ma non ho questo tempo a disposizione) oppure andare da un avvocato (non mi sembra il caso).
Trovo questa lista sul sito di MicroMega a cura del senatore Francesco Pardi. Siccome sarà sicuramente un'informazione di parte e magari falsa, sarei grata se qualcuno più esperto di me (e magari anche del senatore Pardi) la smentisse, anche solo in parte.
Va bene. Allora il Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, il cosiddetto decreto-sicurezza contenente la cosiddetta norma blocca-processi, si trova sul sito del Senato della Repubblica. Devo dire che ci ho perso un bel po' di tempo per trovare la norma che blocca i processi ma non l'ho trovata sul testo (se qualcuno e' più bravo, me la segnali, per favore). L'ho trovata sul sito del Corriere della Sera che cita come fonte il Senato. Mi tocca a prenderla per buona.
Mi pare di capire che sono sospesi per un anno i processi per reati che prevedano una pena inferiore ai dieci anni, compiuti prima del 2002. L'idea sarebbe che i processi per reati di grave allarme sociale, e più recenti, potranno procedere con maggiore speditezza.
E fin qui la cosa potrebbe anche andare.
Mi metto nei panni di una vittima di un reato che prevede una pena inferiore ai dieci anni commesso prima del 2002 (cioè sono più di sei anni che aspetto) e mi chiedo se mi farebbe piacere questa sospensione di un anno. Nella mia ignoranza mi viene da chiedermi quali sono questi reati cosi poco gravi che possono aspettare un ulteriore anno e penso, che so, alla vendita di borse taroccate o a un furtarello in un supermercato. Per scoprire questi famosi reati minori dovrei consultare un codice penale (ma non ho questo tempo a disposizione) oppure andare da un avvocato (non mi sembra il caso).
Trovo questa lista sul sito di MicroMega a cura del senatore Francesco Pardi. Siccome sarà sicuramente un'informazione di parte e magari falsa, sarei grata se qualcuno più esperto di me (e magari anche del senatore Pardi) la smentisse, anche solo in parte.
Dunque i reati di cui sono sospesi i processi sarebbero:
Sequestro di persona art. 605 c.p.
Estorsione art.629 c.p.
Rapina art.628 c.p.
Furto in appartamento art. 624 bis
Furto con strappo
Associazione per delinquere art. 416 c.p.
Stupro e violenza sessuale art. 609 bis c.p.
Aborto clandestino
Bancarotta fraudolenta
Sfruttamento della prostituzione
Frodi fiscali
Usura
Violenza privata
Falsificazione di documenti pubblici
Detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio
Corruzione
Corruzione in atti giudiziari
Abuso d'ufficio
Peculato
Rivelazione di segreto d'ufficio
Intercettazioni illecite
Reati informatici
Ricettazione
Vendita di prodotti con marchi contraffatti
Vendita di prodotti in violazione del diritto d'autore
Detenzione di materiale pedo-pornografico
Porto e detenzione abusiva di armi anche clandestine
Immigrazione clandestina ( art.12 c.1 l. 286\1998)
Calunnia ( 368 c.p.)
Omicidio colposo per colpa medica
Omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale
Truffa comunitaria
Maltrattamenti in famiglia
Incendio e incendio boschivo
Molestie
Traffico di rifiuti
Adulterazione di sostanze alimentari
Somministrazione di medicinali pericolosi
Circonvenzione di incapaci
Dimentichiamo per un attimo che di questo decreto ne beneficerà il Presidente del Consiglio (Corruzione in atti giudiziari), trascuriamo il fatto che le sospensioni e le riaperture, che devono essere notificate, comporteranno alti oneri, ammettiamo tranquillamente che il senatore Pardi abbia preso un granchio per qualcuno di questi reati o sia stato mal informato, siamo proprio sicuri che si sta tutelando la sicurezza dei cittadini? Le vittime di questi reati come la penseranno?
Art. 605 - Sequestro di persona
RispondiEliminaChiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a
otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Art. 629.
Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a ero 2.065.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [mafia: nota mia].
Art. 628.
Rapina.
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi , o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis.
Art. 624-bis.
Furto in abitazione e furto con strappo.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Art. 416.
Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Art. 609-bis.
Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Art. 368.
Calunnia.
Chiunque, con denunzia, querela , richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (1).
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.
Quindi dagli articoli citati pare che sia tutto vero. Presumo che lo stesso sia anche per gli altri.
Mi pare che i reati che suscitano più allarme sociale siano lo scippo, la rapina e la violenza sessuale, guarda caso tutti e tre ricadono nella sospensione.
Ma d'altra parte siamo in democrazia e se berluska ha avuto la maggioranza dei voti.....
Povera Italia
Pace e benedizione
Julo d.
Grazie, Julo! E' bene che si sappiano queste cose!
RispondiEliminaSecondo me non ha assolutamente senso, non solo per la gravita' del reato.
RispondiEliminaPrendo un reato a caso dalla lista che hai riportato: "Reati informatici".
Dunque, supponiamo che A sia una vittima di questo reato commesso prima del 2002 stia attendendo, diciamo da sei anni, il processo. Supponiamo che B sia una vittima dello stesso reato dopo il 2002.
Francamente ho cercato di farmene una ragione, ma non capisco perche' B debba avere la precedenza su A. Non lo capisco.
E poi ho pensato anche un'altra cosa, ancora piu' grave. C e' uno che e' ingiustamente accusato per un reato commesso nel 2001, ed e' quindi sette anni che aspetta che il processo lo scagioni. D e' imputato per lo stesso reato nel 2003, e quindi e' da cinque anni che aspetta...
dario, quello che dici tu è esattamente il motivo per cui (tra gli strepiti dei vassalli) l'odiosa norma salvapremier è considerata fortemente anticostituzionale...
RispondiEliminaCara Artemisia..E secondo te, ci può essere ancora qualcuno, sano di mente, che crede davvero che questo governo si preoccupa prioritariamente della sicurezza dei cittadini?
RispondiEliminaSecondo me, questo emendamento (che era "solo" un emendamento non contenuto nel decreto legge, ma aggiunto solo dopo - porcata nella porcata - ) è la prova provata che siamo in dittatura, una dittatura personale, di stampo fascista..
Un caro saluto
Frida
P.S. Ho fatto anch'io da ripetitore nel mio blog, alla manifestazione dell' 8 luglio..Mi spiace solo non poterci essere di persona..
Sto per esprimere al riguardo un cocetto difficilissimo, soltanto lo 0,01% dei cittadini italiani lo può capire (il 100,01% di tutti gli altri):
RispondiEliminaInvece di fare una legge per dare L'IMPUNITA' alle 3 meno alte caricature dello Stato, sempre con validità retroattiva dall'asilo in poi, propongo di fare la legge per le dimissioni obbligatorie, perpetue ai già condannati per reati che vanno: dall'aver fregato un temperino all'asilo, in su. E le dimissioni obbligatorie al primo avviso di garanzia, con riserva di rientrare in carica(tura) o di avere un risarcimento (in figurine Panini) nel caso di sentenza: "assolto con f. p. per non aver commesso il fattaccio".
Con scuse ufficiali su Rai-1 nella terza Camera della Repubblica presieduta da Bruno l'Insetto.
E infatti non l'ho capito. Ma è esperanto? ;-)
RispondiEliminaAnche io tento sempre di capire ma mi vien gran difficile in questo lungo periodo. ... e comincio a temere...
RispondiEliminaun caro saluto artemisia
Dona
grazie ad artemisia che ha gettato il sasso e a Julo che ha risposto.
RispondiEliminaStudio tutti e due gli interventi, perché da qualche settimana odio guardare i giornali
marina
Ora, io sono ignorante, e quindi magari e' uno scenario che non potrebbe mai capitare, ma ci provo lo stesso.
RispondiEliminaSupponiamo che A sia stato arrestato per un reato prima del 2002.
Supponiamo poi che, mentre A e' in attesa di processo, dopo il 2002 venga arrestato B per un altro reato incompatibile.
Quando finalmente il processo si celebra B viene riconosciuto colpevole e condannato.
La condanna di B scagionerebbe A, ma poiche' A non puo' essere processato, non puo' neanche essere dichiarato innocente.
Non e' un po' paradossale?
Oppure io, nella mia ingenuita', sto tralasciando qualcosa?
Premesso che lo sforzo che hai fatto è lodevole in tutti gli aspetti, io non ho chiaro ancora però alcuni aspetti di questo filtro ai processi ed in particolare se:
RispondiElimina1. Il limite dei 10 anni è per la pena complessiva o è comprensiva delle varie attenuanti e riduzioni?? (Per es. la Franzoni è stata condannata a 16 anni.. ma con le attenuanti arriva sotto i 10anni)
2. Il limite dei 10 anni come si applica per i reati (come ha puntualmente indicato anche Julo nel paragrafo Estorsione) che possono avere una pena inferiore o superiore al limite? Si procede o no?
3. Alla fine dell'anno non ci ritroveremmo nell'esigenza poi di bloccare i processi oltre i 10 anni per fare quelli "minori"?
Non ci capisco molto di legge...
RispondiElimina-> (Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002) <-
Ossia se io ho commesso un reato il 29 giugno 2002 e sto aspettando il processo devo continuare ad aspettare perchè i processi sono stati sospesi, mentre chi ha commesso lo stesso reato come nel mio caso, ma il 31 giugno avarà il processo?
Se fosse così la trovo una cosa allucinante...
Se il reato l'hai commesso il 31 giugno ho paura che dovrai aspettare un bel po' :-)))
RispondiEliminaMah... io direi di abbonarli tutti, i reati commessi il 31 giugno, tu che dici?
RispondiEliminaMa si', un indultino pandoresco.
RispondiEliminaGrande, Pandoro!
:-) l'indultino pandoresco!!! Adorabile
RispondiEliminaEccooo!? Ora ho capito perché Zampogna non andrà mai in galera!
RispondiEliminaPerché, come ipotizza Pandoro nel suo esempio, Zampogna i reati li deve aver commessi tutti il 31 giugno, sia prima che dopo il 2002.
Beh, se così fosse, la galera no, ma per un po' di anni di clinica psichiatrica c'è sempre speranza.
O NO?
L'indulto pandoresco.
RispondiElimina:O
Mi ero scordato che il 31 giugno non esiste... ops (che poi sarebbe oggi)!
Pandò, nei blog esiste tutto, anche il 34 undicembre!
RispondiEliminaSolo la galera per Lui non esiste.
Exactly.
RispondiEliminaAhò! Stanno così le cose, tra un po' me conviene delinque...
RispondiEliminahttp://lucianoidefix.typepad.com/
Tsé! Lucky-Idefix che si mette a delinque...
RispondiEliminaMa mi faccii il piacere, mi faccii!
FantozziII(alias IrnerioII)
Povero Silvio, sempre perseguitato dalla Costituzione...
RispondiEliminagrazie artemisia...
RispondiEliminail mio motto ormai è LEGGO PER AUTODIFESA
Siamo in dittatura, sorridiamo!